Agevolazioni per disabili e ammalati

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI

   I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, possono esercitare il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali della Repubblica (Art. 41 del D.P.R. 570 del 1960; Art. 29 della L. n. 104 del 1992).

   Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla sua tessera elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito (Art. 11 del D.P.R. n. 299 del 2000).

   Il Presidente di seggio deve richiedere agli accompagnatori la tessera elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

   L’accompagnatore consegna la tessera elettorale dell’elettore accompagnato. Il Presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l’elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il cognome e il nome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell’autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l’impedimento e il cognome e il nome dell’accompagnatore.

   Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

   I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi della A.S.L..

   Detti certificati debbono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche (Art. 41 del D.P.R. n. 570 del 1960).

 

 

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE
L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE

Ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 47 del 13 aprile 2012

   Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

  Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

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http://www.regionesardegna.it/documenti/1_38_20120416092132.pdf

Data di ultima modifica: 19/10/2016

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