Documenti per votare

DOCUMENTI PER VOTARE

   Per poter votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.

 

RICONOSCIMENTO DELL’IDENTITA’ DEGLI ELETTORI

   Gli elettori sono ammessi a votare previo accertamento della loro identità.

   Tale accertamento si effettua con la esibizione della carta d’identità o di altro documento di identificazione rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia.

   Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a)    Le carte di identità e gli altri documenti di identificazione sopra indicati, anche scaduti, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della votazione;

b)    Le tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Ufficiali in Congedo d’Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando Militare;

c)    Le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia;

   In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell’Ufficio che conosca personalmente l’elettore ne attesta l’identità, apponendo la propria firma nella apposita colonna di identificazione sulla lista sezionale.

   Se nessuno dei membri dell’Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l’identità dell’elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all’Ufficio, che attesti la sua identità. Il Presidente avverte quest’ultimo elettore che se afferma il falso sarà punito con le pene stabilite dall’art. 95 del D.P.R. n. 570 del 1960.

   L’elettore che attesta l’identità di un altro elettore deve apporre la sua firma nell’apposita colonna della lista di sezione.

   In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell’art. 54 del D.P.R. n. 570 del 1960 (Art. 48 del D.P.R. n. 570 del 1960).

 

TESSERA ELETTORALE

  La tessera elettorale riporta, oltre ai dati anagrafici del titolare , il numero, la sede e l’indirizzo della sezione elettorale di assegnazione nonché il collegio e la circoscrizione  o regione nei quali è possibile esprimere il diritto di voto. La certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione si effettua mediante apposizione nella tessera elettorale, da parte di uno scrutatore, della data della consultazione elettorale e del bollo della sezione (Art. 2 del D.P.R. n. 299 del 2000).

   Allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, l’Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la votazione (da martedì 1 maggio 2012) dalle ore 9 alle ore 19 e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto (Art. 9 del D.P.R. n. 299 del 2000).

   Gli elettori residenti all’estero possono, al momento del rimpatrio, ritirare presso il comune di iscrizione elettorale la tessera elettorale, previa esibizione della cartolina-avviso prevista dall’art. 6 della L. n. 40 del 1979 e del passaporto o di altro documento di identificazione (Art. 3 del D.P.R. n. 299 del 2000).

RILASCIO DUPLICATI TESSERA ELETTORALE

Presso l'ufficio Anagrafe del Comune ubicato al Piano Terra prima porta a destra.

 

  Lunedì Mercoledì Mercoledì Giovedì Venerdì
ANAGRAFE 10,00 – 14,00
15,30 – 18,45
10,00 – 14,00 10,00 – 14,00
15,30 – 16,30
10,00 – 14,00
10,00 – 14,00

 

Data di ultima modifica: 19/10/2016

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